REGOLAMENTO INTERNO

 

Art. I

Dati storici e giuridici

  1. L’Arciconfraternita di Maria SS. del Rosario e San Giovanni Battista in Vibo Valentia è stata istituita nel XVI secolo, secondo alcune fonti precisamente nel 1571, dopo la fondazione del convento dei Padri Domenicani in Monteleone, odierna Vibo Valentia, che zelarono il culto alla Vergine del Rosario e la preghiera della corona mariana, promuovendo un po’ dovunque l’erezione delle omonime confraternite. Con certezza era attiva nell’anno 1615. Ottenne, come confraternita, il regio assenso il 9 ottobre 1756 e con bolla pontificia del 28 dicembre 1832 fu insignita del titolo di arciconfraternita. Nel 1810 il pio sodalizio dovette abbandonare la primitiva chiesa, presso il convento domenicano, oggi auditorium del “Valentianum”, e passò ad officiare nella artistica e antica chiesa di San Francesco d’Assisi, attigua al soppresso convento dei frati conventuali, la quale assunse il nome di chiesa del Rosario o della confraternita del Rosario. Il tempio, le cui origini risalgono al 1284, danneggiato dai terremoti e ricostruito nel 1776, conserva originarie opere d’arti, come la rinomata cappella gotico-angioina De Sirica-Crispo, a cui si aggiungono quelle volute dai confratelli tra XIX e XX secolo. L’Arciconfraternita ha l’onore di avere avuto come primo Priore onorario il Santo Padre Pio X fin dall’8 dicembre 1903, elevato alla gloria degli altari nel 1954, ora invocato tra i protettori del pio sodalizio vibonese.
  2. L’Arciconfraternita gode della qualifica di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con Real Decreto n. 1792 in data 29.09.1934 e, visti gli articoli 4, 5 e 6 della Legge del 20.05.1985 n. 222, confermato con attestato del Ministero dell’Interno in data 12.11.1990, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Vibo Valentia al n. 155.
  3. A norma dello Statuto Diocesano delle confraternite, art. 2, l’assemblea dei congregati in data 04.03.2018 ha stabilito e approvato il presente  regolamento, relativo alla  vita interna dell’Arciconfraternita, in sostituzione del precedente in vigore dal 17.02.2009 .
  4. Per quanto in esso non previsto si fa riferimento allo Statuto Diocesano delle Confraternite approvato con decreto vescovile del 1°/12/2013 prot. n. 77.13.V, al Codice di Diritto Canonico e al diritto particolare.

Art. II

Fini specifici dell’Arciconfraternita

 

Per realizzare i suoi esclusivi fini di religione, di culto e di opere di carità fraterna, l’arciconfraternita ha il dovere di:

  • collaborare con il Vescovo, con il Rettore, con il Parroco, con il Clero e con le altre Confraternite ed Organismi pastorali per la costruzione del Regno di Dio;
  • onorare nel miglior modo possibile, nel pieno rispetto delle norme liturgiche e delle direttive pastorali del Vescovo, le festività e le funzioni che per antica tradizione si celebrano nella sua chiesa;
  • attivare iniziative stabili e temporanee di testimonianza di vita cristiana a favore della crescita religiosa e sociale dell’ambiente, con la creazione e l’animazione di opere caritative, culturali e spirituali, in particolare tramite l'Opus Fraternitatis, il centro di ascolto e di servizi, aperto nei locali dell’Arciconfraternita nel 2011.

 

Art. III

Benefici spirituali e temporali

  1. L’Arciconfraternita gode di tutti i vantaggi spirituali e delle indulgenze concesse dai Romani Pontefici relativi al ministero liturgico, agli esercizi di pietà, alla cura delle anime, alle opere di carità fraterna.
  2. Ogni confratello e ogni consorella, in morte, ha diritto alla celebrazione delle esequie nella chiesa confraternale con l’assistenza della Confraternita, avrà diritto inoltre alle messe di suffragio celebrate dal padre spirituale per tutti i confratelli defunti nel giorno di Natale, Pasqua, Maria SS. del Rosario e 2 novembre; oltre che al loculo nella cappella del cimitero.
  3. Tutti i confratelli e tutte le consorelle godranno del frutto delle opere buone compiute in nome dell’Arciconfraternita.

 

Art. IV

Ammissione alla Confraternita

 

Per i criteri di iscrizione come socio dell’Arciconfraternita si fa riferimento all’art.6 dello Statuto Diocesano. E in modo specifico alle seguenti norme del presente regolamento:

  1. Il periodo di prova per gli aspiranti ha la durata di un anno.
  2. Trascorso il tempo di noviziato, ottenuto il nulla osta del padre spirituale e il parere favorevole del maestro dei novizi, il priore procederà all’ammissione nell’Arciconfraternita.
  3. Durante la celebrazione della S.Messa solitamente nella festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) il nuovo fratello riceverà ufficialmente l’abito confraternale e la medaglia benedetta.
  4. Sono gratuitamente associati all’Arciconfraternita, previa domanda al priore da parte dei genitori, tutti i bambini inferiori ai 14 anni che, alla vigilia della festa di ottobre, riceveranno dalle mani degli stessi genitori - i quali si sono preparati con la partecipazione all’intera novena- e con la benedizione del padre spirituale, l’abito confraternale. Si impegneranno di partecipare alle processioni proprie del sodalizio e ad altre manifestazioni a cui saranno chiamati.
  5. La quota da versare da parte dei nuovi iscritti varia secondo fasce d’età, stabilite dal consiglio direttivo, con approvazione dell’assemblea.
  6. Con l’approvazione del Consiglio direttivo si possono accettare ammissioni di fratelli e sorelle che rinunciano ai diritti cimiteriali ma godono di tutti gli altri diritti,  formalizzandolo nell’atto di iscrizione e versando una quota d’iscrizione idonea, secondo il punto 5. 

 

Art. V

Doveri dei confratelli

  1. Ogni confratello e consorella dovrà regolarmente corrispondere, entro il mese di febbraio, la quota annuale stabilita per l’iscrizione al sodalizio, determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
  2. Il confratello che non adempie il dovere del contributo annuale, dopo il termine di due anni, è sospeso dalla Confraternita, con la decadenza e perdita di tutti i benefici acquisiti.
  3. Ogni iscritto è tenuto a partecipare agli incontri mensili di catechesi, formazione e preghiera tenuti dal padre spirituale, oltre alle convocazioni dell’assemblea generale.
  4. Ogni confratello, in spirito di comunione, deve impegnarsi personalmente per la buona riuscita delle iniziative, secondo i fini dell’art. II, offrendo la sua fattiva collaborazione.
  5. La confraternita, in spirito comunitario, deve attivarsi per assistere moralmente e , nei limiti del possibile, materialmente ogni confratello che si trovi in condizioni di bisogno, secondo i sensi della vera carità cristiana e del mutuo soccorso, in caso di infermità impegnarsi a visitarlo.
  6. Nella morte di un confratello, quando la celebrazione delle esequie si svolge nella chiesa confraternale, è bene che una rappresentanza partecipi con le insegne, onorando la memoria del defunto.
  7. I confratelli si impegnano ad astenersi da tutto ciò che è disdicevole a un vero cristiano e che offende la dignità della confraternita. E’ pertanto severamente proibito:                                                                                                   il venir meno agli obblighi assunti, non ottemperando alle direttive dello statuto e del regolamento, e a quanto richiesto dall’ autorità ecclesiastica;                                                                                                                            iscriversi o frequentare organizzazioni contrarie alla morale e alla religione;                                                       usare linguaggio e modi non confacenti, trasgredire i precetti della Chiesa, dare pubblicamente scandalo
  8. Dopo le opportune ammonizioni da parte del priore e del padre spirituale, chi mantiene una condotta negativa, sarà allontanato e dichiarato decaduto dalla confraternita, in conformità all’art. 8 dello Statuto diocesano.
  9. Chi, allontanato dalla confraternita, domandasse di essere riammesso, lo potrà fare solamente se avrà fornito prova di ravvedimento al padre spirituale, che provvederà a fornire al priore debita autorizzazioni al suo rientro nella confraternita.

Art.VI

L’Assemblea generale

 

E’ convocata ordinariamente due volte l’anno, secondo i fini dello Statuto Diocesano. La convocazione è fatta a mezzo avviso a tutti gli iscritti con l’indicazione dell’ordine del giorno. Copia dell’avviso è affisso nella sede almeno sette giorni prima della data fissata.

 

Art. VII

Divisa dei confratelli

  • Il colore dell’Arciconfraternita è l’azzurro. E’ il colore mariano, è il colore del cielo. Esso fu assegnato fin dall’origine dai padri domenicani.
  • La divisa dei confratelli, per tradizione immemorabile, è un camice bianco, con cingolo bianco e mozzetta damascata con frange in oro, completo di medaglione pettorale con l’immagine della BVM. Deve essere indossata da tutti nelle processioni e nelle cerimonie solenni, quale segno di appartenenza e di fraternità, di uniformità e di decoro, nel rispetto reciproco e nella comunione. Essa è uguale per tutti e non è ammesso che sia personalizzata con altri segni o fogge.
  • Il camice e il cingolo sono personali, mentre la mozzetta e la medaglia vengono fornite per le celebrazioni dalla sacrestia della chiesa confraternale.
  • La mozzetta con distinte frange e stemma arciconfraternale sulla parte anteriore è utilizzata solo dai membri del Consiglio Direttivo, quale espressione di un servizio e non di un potere. Il bastone priorale è prerogativa del priore o, in sua assenza, del vice priore o altro membro del Consiglio direttivo.  

 

Art. VIII

Confratelli con incarichi speciali stabiliti dal Consiglio Direttivo

 

Sacrista maggiore

Ha il compito, in accordo col rettore, di sovrintendere la gestione della sacrestia: cura dei paramenti e degli oggetti sacri, ostie e vino per la S. Messa, incenso e cera. Prepara nelle solennità quanto è necessario per le sacre celebrazioni, controlla la pulizia e la manutenzione degli altari.

 

Procuratore delle liturgie

Assiste il rettore nelle celebrazioni e sovrintende la cura e lo svolgimento dei riti liturgici e delle consuetudini legate alle pie tradizioni del sodalizio: presepe, repositorio, esposizioni solenni del SS. Sacramento, altari votivi, ecc. 

 

Cerimoniere

Ha il compito, in accordo col rettore della chiesa, di organizzare e guidare le celebrazioni e le processioni, assegnando incarichi di servizio e posti, richiamando all’ordine e alla disciplina nel rispetto dall’azione liturgica.

 

Maestro dei novizi

E’ responsabile della formazione ed inserimento dei nuovi iscritti, in accordo con il padre spirituale. Presenterà al Consiglio Direttivo il suo parere sull’ammissione definitiva degli aspiranti.

 

Consulente amministrativo-contabile

Ha l’ufficio di procuratore del settore legale-amministrativo, di cui deve avvalersi, secondo le circostanze, il Consiglio Direttivo. E’ pertanto scelto tra i fratelli competenti ed esperti in questo delicato settore.

 

Art. IX

Confratelli onorari

  1. Il Consiglio Direttivo può unanimemente stabilire di conferire il titolo di Confratello onorario ai sacerdoti del clero vibonese, intendendo quei chierici nati o cresciuti nelle parrocchie della Città o, in particolari casi, quei sacerdoti che hanno svolto lodevolmente il loro ministero nelle comunità parrocchiali cittadine, come pure qualche fedele laico particolarmente benemerito. 
  2. In quanto confratelli onorari essi usufruiranno soltanto dei benefici spirituali di ogni associato, pertanto sono esclusi gli altri diritti.
  3. Per il loro ruolo, già canonicamente stabilito, non possono essere nominati confratelli onorari l’arciprete e il rettore durante il loro rispettivo servizio.
  4. Il Priore affiderà al Padre Spirituale il compito di domandare personalmente ai sacerdoti prescelti se gradiscono questa nomina e stabilirà il giorno del loro ingresso ufficiale nella Confraternita.
  5. Secondo il programma annuale, deciso dal rettore e dalla cattedra, i confratelli onorari potranno essere invitati a presiedere a turno la messa nella novena per la festa di ottobre.

 

Art. X

Chiesa

 

La chiesa, già cappella del soppresso convento dei Frati Minori Conventuali, è di proprietà dell’Arciconfraternita con atto notarile del 18 ottobre 1837. E’ compito della stessa provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del sacro tempio e dei locali annessi, in particolare alla sua gestione e apertura al culto. Promuovere la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei suoi beni culturali, artistici, storici, archivistici nel rispetto delle normative canoniche e civili.

 

Art.XI

Stato patrimoniale

 

  • Il patrimonio dell’Arciconfraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e dalle oblazioni o contributi di soci o di terzi. L’amministrazione è regolata secondo quanto prescritto dal Codice di diritto canonico (libro V), dallo Statuto diocesano delle Confraternite, dalle altre norme del diritto diocesano e da quanto eventualmente richiesto dalle leggi dello Stato.
  • L’Arciconfraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti del pio sodalizio sono gratuite. E’ vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Arciconfraternita
  • Il rendiconto economico e finanziario, programmato ed esaminato dal Consiglio direttivo, deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea e presentato all’Ordinario diocesano.
  • La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. XII

Feste e funzioni religiose

 

L’Arciconfraternita celebra con solennità:

  • Venerdi santo: processione delle vare e “chiamata dei santi” (predica di passione)
  • Domenica di Pasqua: S.Messa solenne, Affrontata e processione
  • Novena e Festa di Maria SS. del Rosario che cade la prima domenica di ottobre.

Celebra pure e indice le seguenti funzioni:

  • Novena di Natale, celebrata ab immemorabili due ore prima dell’ aurora, indulto rinnovato, con approvazione di papa Leone XIII, dalla Congregazione dei Riti il 24.8.1892.
  • Candelora: festa della luce, con breve processione della S. Famiglia
  • San Biagio: benedizione della gola
  • Via Crucis nelle domeniche di Quaresima
  • Settenario di Maria SS. Addolorata (settimana di passione)
  • Domenica delle Palme: breve processione e S. Messa
  • Novena a Maria SS. del Rosario di Pompei con supplica 8 maggio
  • Nel mese di novembre: una S. Messa al cimitero per tutti i confratelli defunti
  • Intervento con le proprie insegne a tutte le solenni funzioni a richiesta della Parrocchia o dell’Ordinario, oltre a quelle obbligatorie ( festa del patrono San Leoluca e Corpus Domini)

Art. XIII

Disciplina nelle celebrazioni liturgiche e nelle processioni

 

1. Nell’assemblea liturgica i fratelli occupano i loro rispettivi posti in chiesa, partecipando fin dall’inizio ai sacri riti, attentamente e in modo raccolto, dando buon esempio agli altri fedeli.

2.Quando la processione è preceduta da una celebrazione liturgica i fratelli devono trovarsi già vestiti con la divisa. Si raccomanda pertanto:

  • uniformità e decoro nell’abbigliamento;
  • rispettare rigorosamente le indicazioni e gli avvisi dati prima della celebrazione dal rettore e dal cerimoniere.
  • Dietro la croce confraternale sfileranno per ordine : le sorelle o eventuali fedeli, quindi i fratelli in abito e il clero.

3.Processione delle Vare o dei Misteri

  • La processione dei Misteri dolorosi di N. S.G.C. conserva le stesse caratteristiche e la stessa forma che ad essa diedero i primi confratelli.
  • Lo svolgimento della processione segue regole rituali, fissate dalla tradizione, che devono essere rigorosamente rispettate.
  • Le statue procedono secondo il seguente ordine di precedenza: Cristo all’olivo, Cristo flagellato, Ecce Homo, Cristo che porta la croce, Crocifisso, Cristo morto con la Vergine Addolorata e San Giovanni.

4. Affrontata

L’organizzazione dell’Affrontata richiede la partecipazione di n. 12 fratelli scelti dalla Cattedra a giudizio insindacabile, insieme ad altri incaricati, distribuiti secondo il seguente ordine:

 

a. Statua della Madonna:

 

- n. 4 affrontatari

- n.1 svelatore

- n.1 invocatore

- n. 1 trattenitore

- n. 2 accompagnatori

 

b.Statua di San Giovanni:

- n. 4 affrontatari

- n. 1 mazziere

- n. 2 accompagnatori

 

c. Statua di Gesù Risorto:

- n.4 affrontatari

- n.2 accompagnatori

- n.1 invocatore

 

5. Processione di Maria SS. del Rosario

a. Per antica tradizione è obbligata la presenza dei 12 affrontatari i quali a turno portano la varetta col simulacro della BVM.

b. Gli altri fratelli procedono in fila, secondo quanto stabilito sopra.

 

 

Art. XIV

Commissione feste

 

Nel rispetto del Direttorio diocesano sulle feste religiose, pubblicato il 5.2.2009, la festa, organizzata annualmente dalla Confraternita, vuole essere una vera promozione di fede e di autentica cultura cristiana, nello spirito di gioiosa comunione comunitaria nel nome di Maria SS.

Il rettore e il priore in solido organizzano il comitato per la festa di cui, per diritto, è presidente il parroco. Il rettore su delega del parroco assume la presidenza. Il comitato, secondo quanto consentito dal Direttorio, delega l’incarico di procuratore al priore, impegnandosi in solido alla osservanza delle norme ecclesiastiche e civili in materia.

 

Art. XV

Sala incontro-segreteria

 

E’ disponibile per gli incontri fraterni e comunitari del pio sodalizio, iniziative di carità (Opus Fraternitatis), fermo il rispetto per l’ambiente e il comportamento richiesto dal regolamento. Il Consiglio Direttivo stabilisce periodicamente un responsabile della sala.

 

Art. XVI

Cappelle al cimitero

 

I loculi disposti nelle cappelle di proprietà dell’Arciconfraternita presso il cimitero comunale sono riservati per i confratelli defunti per la durata di anni 10 rinnovabili. Se, dopo il regolare avviso alla famiglia, non ci fosse riscontro, l’amministrazione dell’Arciconfraternita provvederà all’estumulazione e collocazione dei resti mortali in un ossario.

I loculi in eccedenza possono essere messi a disposizione su eventuali richieste da parte di familiari di defunti, con modi e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La manutenzione e la pulizia delle cappelle è a carico dell’Arciconfraternita.

 

***

 

Con approvazione dell’ Ordinario Diocesano- Mileto 16/03/2018

 


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Nuovo regolamento interno approvato il 04/03/2018
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