Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea

Statuto Diocesano

delle

Confraternite

 

DECRETO DI PROMULGAZIONE

STATUTO DELLE CONFRATERNITE

NELLA DIOCESI DIMILETO-NICOTERA-TROPEA

Nel riconoscere il pieno diritto che i fedeli laici hanno di “erigere associazioni che si propongano l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico” (Can. 301, §1), non si può non richiamare l’importanza e l’influsso che dette associazioni, ivi comprese le Confraternite, hanno esercitato ed esercitano nelle comunità cristiane. A partire dal Concilio Vaticano II, anzi, è stata proprio la molteplicità dei movimenti ecclesiali una delle novità più importanti suscitate dallo Spirito Santo nella Chiesa.

Abbiamo assistito in questi anni al risveglio di un vigoroso slancio missionario, mosso dal desiderio di comunicare a tutti la preziosa esperienza dell’incontro con Cristo, avvertita e vissuta come la sola risposta adeguata alla profonda sete di verità e di felicità del cuore umano.

In questo profondo ed intimo bisogno di rinnovamento dello spirito e della presenza attiva nella società si giustifica anche il rilancio delle Confraternite col nuovo Statuto, che oggi, dopo averlo messo a disposizione “ad experimentum” per il quinquennio 2008-2013 e dopo aver verificato l’opportunità di alcuni ritocchi non sostanziali al testo, viene definitivamente promulgato per la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea con l’esclusiva finalità di ricuperarne la forza e la

ricchezza spirituale esercitata nel passato remoto e prossimo.

Le Confraternite, esorta Papa Francesco, “nei secoli sono state fucine di santità di tanta gente che ha vissuto con semplicità un rapporto intenso con il Signore. Camminate con decisione verso la santità; non accontentatevi di una vita cristiana mediocre, ma la vostra appartenenza sia di stimolo, anzitutto per voi, ad amare di più Gesù Cristo” (cf Francesco, Omelia per la Giornata delle Confraternite e della Pietà Popolare, Roma 5 maggio 2013).

Le Confraternite, allora, sono storicamente nate con uno specifico scopo religioso, che trovò sbocco in tante iniziative caritatevoli verso i poveri, i malati e i sofferenti di ogni tipo. E questo avveniva quando ancora non esistevano forme strutturate di assistenza pubblica, che garantissero interventi sociali e sanitari per le fasce più deboli delle collettività. Oggi non si può dire che non perdurino situazioni di disagio sociale. Anzi, pur essendo cresciuto il benessere economico, non sono tuttavia scomparse le sacche di povertà e quindi c’è ancora molto da fare nel campo aperto della solidarietà e della carità. Su questo possono misurarsi e rendersi “testimoni di fede vissuta” le Confraternite, anche se esse non devono essere “semplici società di mutuo soccorso oppure associazioni filantropiche, ma un insieme di fratelli che, volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, si propongono di mettere in pratica il comandamento dell’amore, che spinge ad aprire il cuore agli altri, particolarmente a chi si trova in difficoltà. L’amore evangelico - amore per Dio e per i fratelli - è il segno distintivo ed il programma di vita di ogni discepolo di Cristo come di ogni comunità ecclesiale e quindi anche delle Confraternite” (cf Benedetto XVI, Discorso alle Confraternite, Roma 10 novembre 2007).

Nell’insieme vasto delle associazioni laicali cristiane le Confraternite ancora oggi, come nel passato, devono sapersi disegnare uno spazio di presenza originale e significativa, capace di giustificare un ruolo, libero e scevro da posizioni anacronistiche ed antistoriche.

Nella nostra società e cultura in profonda trasformazione, la Chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea non può rinunciare e non rinuncia alle Confraternite, a patto, però, che ognuna di esse si prodighi non tanto e non solo ad arroccarsi acriticamente sulle tradizioni religiose, quanto piuttosto nell’impegno serio di far giungere a tutti l’annuncio del Vangelo ed aiutando le comunità a ritrovare la speranza nella carità.

Chiedo ad esse, pertanto, con le parole di Benedetto XVI, ribadite anche da Papa Francesco, “di curare soprattutto la loro formazione spirituale e di tendere alla santità, seguendo gli esempi di autentica perfezione cristiana, che non mancano nella storia delle singole Confraternite”(ivi).

 

Per il raggiungimento dei nobili obiettivi, queste sono le linee operative che ogni Confraternita dovrà perseguire:

1) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un’intensa vita spirituale e un’efficace attività apostolica;

2) promuovere iniziative per la formazione permanente dei sodali in campo religioso;

3) dare significato cristiano alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;

4) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del piano pastorale sia diocesano che parrocchiale dove si opera.

 

Su queste linee basilari, con il chiaro intento di ridare ai Sodalizi un nuovo slancio formativo e missionario per affrontare le tante sfide dell’epoca moderna, con i poteri ame conferiti dai Sacri canoni ed in forza del “munus” episcopale, con il parere favorevole più volte espresso nel tempo dal Consiglio Presbiterale fin dal 23 ottobre 2008, con il presente Decreto promulgo lo Statuto delle Confraternite della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, rivisto e rielaborato alla luce dei suggerimenti raccolti ed espressi dall’Assemblea diocesana dei Priori del 19 ottobre 2013, oltre che in ossequio agli orientamenti pastorali di principio della Chiesa Italiana.

Attenendosi alle norme di questo Statuto, ogni Confraternita avrà la possibilità di recuperare in un suo Regolamento interno sia il proprio percorso storico, sia le proprie finalità particolari, da sottoporre comunque all’approvazione del Vescovo diocesano.

Il presente Statuto, promulgato in data odierna, nell’abrogare ogni altro precedente, entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2014, Solennità della Divina Maternità di Maria SS.ma.

Mileto, 1° dicembre 2013

L’ORDINARIO DIOCESANO

Luigi Renzo

IL CANCELLIERE VESCOVILE

Mons. Filippo Ramondino

 

 

 

 

STATUTO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

 

 

Art. 1

La Confraternita è un’associazione pubblica di fedeli, la cui struttura e la cui attività sono regolate dalle norme del Diritto canonico, dal presente Statuto e dal diritto particolare della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

Essa ha come fini principali la santificazione dei confratelli, la cura e l’esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

 

Art. 2

Nello spirito di fedeltà agli antichi Statuti di fondazione ed alle specifiche finalità istitutive, ogni Confraternita della Diocesi è tenuta ad adeguare la propria struttura organizzativa ed operativa alle norme del presente Statuto, promulgato dal Vescovo, determinando con proprio Regolamento ciò che è specifico delle singole Confraternite.

Il Regolamento, rivisto alla luce del presente Statuto, deve essere approvato dall’Assemblea dei congregati e sottoposto alla ricognizione ed approvazione dell’Ordinario Diocesano.

 

Art. 3

La Confraternita ha sempre sede in una chiesa o in un oratorio nell’ambito della Parrocchia, conservando il proprio specifico titolo di fondazione ed istituzione.

La Confraternita, perseguendo le specifiche finalità istitutive e volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della Chiesa, è tenuta ad inserirsi con fedeltà ed impegno nella realtà della Parrocchia, nel cui territorio ha sede, in comunione di fede, di vita e di disciplina con le altre componenti ecclesiali, comprese le

altre Confraternite eventualmente attive nel territorio.

 

Art. 4

Tutte le Confraternite sono soggette al governo ed alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano per quanto concerne l’autenticità della fede, la coerenza con la morale cattolica, l’osservanza della disciplina ecclesiale e delle direttive pastorali, a norma del Diritto Canonico, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

Per ogni forma di attività, anche amministrativa, avente rilevanza al civile, sono tenute all’osservanza delle norme civili in materia, e comunque sono sempre sottoposte alle norme diocesane vigenti.

 

Art. 5

Per realizzare i suoi fini la Confraternita si propone di:

a) promuovere la professione aperta e coerente della fede e della dottrina cattolica;

b) curare la formazione permanente alla vita cristiana;

c) favorire la partecipazione attiva e comunionale alla vita della comunità parrocchiale e diocesana;

d) stimolare la presenza e la testimonianza da cristiani nella vita familiare, sociale, professionale e culturale, con spirito di servizio e di solidarietà.

 

Art. 6

Per essere iscritti alla Confraternita come congregati si richiede:

a) domanda scritta al Priore, presentata nei tempi stabiliti dal proprio Regolamento, con la dichiarazione di conoscere le finalità proprie della Confraternita e le norme che ne regolano la vita;

b) un periodo di formazione e di prova, non inferiore ad un anno, dopo il quale si viene ammessi nel sodalizio secondo la forma prevista dal proprio Regolamento;

c) avere compiuto gli anni diciotto.

Dai quattordici ai diciotto anni si può essere iscritti come aspiranti, con domanda scritta dei propri genitori, usufruendo dei benefici spirituali e temporali previsti dal Regolamento. Al compimento dei diciotto anni la richiesta d’iscrizione va rinnovata dall’interessato al Priore.

Le domande d’iscrizione devono essere esaminate collegialmente dal Direttivo ed entro un mese dalla presentazione devono essere accolte o respinte.

È consentito essere iscritti alla Confraternita come aggregati, presentando specifica domanda al Priore, con l’intento di usufruire dei benefici spirituali e temporali previsti dai Regolamenti, partecipando solo ai momenti formativi del sodalizio e senza godere di voto attivo e passivo nelle assemblee. La mancata partecipazione agli incontri formativi, protratta nel tempo, può comportare, a giudizio del Direttivo e del Padre Spirituale, la perdita dei diritti acquisiti.

Resta l’obbligo per gli aggregati di:

– ispirare ugualmente i propri comportamenti umani, morali, civili e sociali alla professione della fede cattolica (cfr. art. 8);

– versare la quota annuale nella misura stabilita dalle norme interne.

 

Art. 7

Si può essere iscritti a più Confraternite per godere i benefici spirituali e temporali sanciti dai Regolamenti, ma si può godere di elettorato attivo e passivo in una sola Confraternita, che deve essere scelta con dichiarazione scritta, inviata al Priore.

 

Art. 8

I congregati devono ispirare i loro comportamenti umani, morali, civili e sociali alla professione della fede cattolica ed alle finalità proprie della Confraternita, e devono altresì partecipare attivamente e con assiduità alla vita del sodalizio.

Qualora un congregato non possieda più i requisiti richiesti per appartenere alla Confraternita, o non partecipi abitualmente alla vita della stessa, viene prima ammonito e, permanendo la situazione irregolare, viene dichiarato sospeso o decaduto dall’appartenenza alla Confraternita. La verifica e la decisione in merito spettano al Consiglio

Direttivo, unitamente al Padre spirituale.

I congregati fisicamente impediti di partecipare alla vita della Confraternita - perché residenti o domiciliati altrove, o per altra causa - vi restano regolarmente iscritti, ma senza godere di elettorato attivo e passivo.

 

Art. 9

Sono organi della Confraternita:

a) l’Assemblea generale

b) il Consiglio Direttivo

c) i Revisori dei Conti.

 

Art. 10

L’Assemblea generale è formata, con parità di diritti e di doveri, da tutti i congregati - uomini e donne - regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.

 

Art. 11

L’Assemblea generale è convocata, nelle forme stabilite dal Regolamento, ordinariamente almeno due volte l’anno:

– la prima, entro il mese di febbraio, per l’esame e l’approvazione della relazione sulla situazione socio-religiosa della Confraternita, preparata dal Priore e approvata dal Consiglio Direttivo, e del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

– la seconda, entro il mese di ottobre, per programmare l’attività del nuovo anno sociale e per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria, su decisione del Direttivo o su richiesta motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei congregati regolarmente iscritti.

 

Art. 12

Le sedute, ordinarie e straordinarie, dell’Assemblea dei soci si tengono nei giorni fissati dal Direttivo.

Se in prima convocazione non è presente la metà più uno dei soci in regola con le norme statutarie, non si può procedere; la seconda convocazione, da tenersi in data successiva, è valida se è presente almeno un quarto degli aventi diritto; se questo non avviene, si procede a successive convocazioni fino a raggiungere questa percentuale di presenze.

Sono valide le deliberazioni adottate dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

 

Art. 13

Spetta all’Assemblea generale:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i tre Revisori dei conti;

c) approvare la relazione annuale del Priore e i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esaminare ed approvare gli atti di straordinaria amministrazione.

Questi, a norma dell’Istruzione in materia amministrativa, emanata dalla Conferenza Episcopale Italiana il 1° settembre

2005, e del Decreto emanato dal Vescovo in data 10 aprile 2008 (cfr. Bollettino Ecclesiastico LXXII, gennaio-aprile 2008, pp. 109-110), devono essere autorizzati dall’Ordinario Diocesano.

 

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Priore;

b) dal Primo e dal Secondo Assistente;

c) da due Consiglieri.

Alle riunioni del Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario, il Cassiere e il Padre spirituale.

 

Art. 15

Non possono far parte del Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti, o ricoprire l’incarico di Segretario o di Cassiere, confratelli che siano fra di loro coniugi oppure consanguinei o affini fino al 4° grado; che siano gestori di agenzie di pompe funebri o loro consanguinei o affini fino al 4° grado; che abbiano avuto condanne penali o che abbiano in corso procedimenti penali pendenti.

Gli incarichi di cui al comma precedente sono incompatibili con i ruoli di responsabile di partito politico o di sindacato; di consigliere, assessore, sindaco, presidente o amministratore di enti locali; di parlamentare della Repubblica.

 

Art. 16

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) eleggere, tra i suoi membri, il Priore, il Primo e il Secondo Assistente;

b) eleggere il Segretario, il Cassiere e il Responsabile della formazione dei nuovi iscritti;

c) reggere la Confraternita nello spirito e secondo le norme del Diritto Canonico e del presente Statuto;

d) curare l’esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea generale;

e) deliberare in merito all’ordinaria amministrazione;

f) decidere sull’ammissione dei nuovi soci e procedere, a norma dell’art. 8, c. 2°, con l’ammonizione, la sospensione o la radiazione di quei soci che non abbiano più i requisiti per l’appartenenza alla Confraternita.

 

Art. 17

Il Direttivo si riunisce normalmente ogni tre mesi, salvo convocazione straordinaria da parte del Priore.

Le deliberazioni e le decisioni riguardanti le persone vanno prese a scrutinio segreto.

 

Art. 18

Al Priore, che è anche legale rappresentante della Confraternita, spetta:

a) convocare e presiedere il Direttivo e l’Assemblea dei soci;

b) vigilare sulla perfetta osservanza dello Statuto;

c) curare l’esecuzione di quanto deciso dagli organi statutari;

d) porre in essere atti giuridici debitamente autorizzati;

e) firmare le deliberazioni e le decisioni del Direttivo e dell’Assemblea, controfirmare i mandati di pagamento emessi dal Cassiere per le spese ordinarie e straordinarie regolarmente autorizzate;

f) inviare ogni anno alla Curia Vescovile, nei tempi e nei modi stabiliti, copia del bilancio consuntivo e preventivo.

 

Art. 19

I due Assistenti coadiuvano il Priore nel governo della Confraternita. Spetta al Primo Assistente, o al Secondo qualora il Primo sia assente o impedito, supplire il Priore, in caso di assenza o di impedimento.

 

Art. 20

Il Responsabile della formazione dei nuovi iscritti svolge il suo compito, in piena comunione con il Padre spirituale.

 

Art. 21

Il Segretario:

a) stende i verbali delle riunioni del Direttivo e delle assemblee generali e li sottoscrive unitamente al Priore;

b) prepara tutti gli atti per le elezioni e le deliberazioni degli organi statutari;

c) custodisce l’archivio della Confraternita;

d) stende la cronaca della vita della Confraternita;

e) provvede, su mandato del Priore, alla convocazione dell’Assemblea.

 

Art. 22

Spetta al Cassiere:

a) tenere l’inventario di quanto appartiene alla Confraternita, di cui è custode;

b) esigere le quote dei confratelli e registrarle fedelmente;

c) tenere nota esatta delle entrate e delle uscite;

d) pagare i mandati dopo che siano stati firmati dal Priore, facendosi rilasciare apposita ricevuta;

e) pagare sollecitamente le tasse e quanto dovuto dalla Confraternita;

f) preparare i bilanci consuntivo e preventivo, da presentare per l’approvazione prima al Direttivo e ai Revisori dei conti e poi all’Assemblea generale.

Il denaro della Confraternita deve essere depositato su un libretto bancario o postale intestato alla Confraternita, rappresentata dal Priore pro tempore; le operazioni vanno effettuate sempre con la firma congiunta del Priore e del Cassiere. Nessuna somma può essere intestata a singole persone.

Il Cassiere può essere autorizzato dal Direttivo a trattenere piccole somme in contanti per spese ordinarie.

 

Art. 23

Ai Revisori dei conti compete esaminare, fare le opportune osservazioni ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo.

Le osservazioni e l’approvazione devono risultare per iscritto.

Le sedute dei Revisori dei conti sono dirette dal primo Revisore per ordine di elezione.

 

Art. 24

L’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo si tiene in una data concordata con l’Ufficio di Curia preposto, almeno due mesi prima della scadenza del Direttivo in carica.

Essa è presieduta da un Delegato dell’Ordinario Diocesano.

Per la sua validità si richiede la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; qualora questa maggioranza non ci sia, si procede ad una successiva convocazione, che sarà valida se sarà presente almeno un quarto degli aventi diritto (cfr. art. 12). I soci residenti fuori sede o impediti per documentati motivi di salute non vanno conteggiati nel calcolo del quorum necessario per la validità dell’Assemblea.

 

Art. 25

Fermo restando il dispositivo dell’art. 8, tutti i congregati regolarmente iscritti e non sospesi godono di voce attiva; godono di voce passiva in rapporto a tutte le cariche i soci che hanno compiuto i 25 anni di età e che abbiano almeno cinque anni di appartenenza alla Confraternita. Per quest’ultimo requisito, in casi particolari, l’Ordinario Diocesano può dispensare fino a un massimo di due anni.

A tal fine il Consiglio Direttivo predispone un elenco aggiornato di tutti i confratelli che presentano i predetti requisiti.

 

Art. 26

L’Assemblea elettiva nomina due scrutatori e un segretario verbalizzante; essi collaborano con il Presidente per verificare la validità della seduta e per disciplinare lo svolgimento dei lavori.

Il voto è libero e segreto e viene espresso sugli elenchi predisposti dal Direttivo.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo - composto da cinque membri - si possono esprimere fino a tre preferenze.

Risultano eletti i primi cinque in ordine di preferenze; in caso di parità di voti, prevale il più anziano di età.

 

Art. 27

Con i medesimi criteri, e con la possibilità di esprimere fino a due preferenze, l’Assemblea elegge anche i tre Revisori dei conti.

 

Art. 28

Dopo le elezioni, entro sette giorni, i cinque membri eletti nel Consiglio Direttivo si riuniscono per assegnare i vari incarichi, secondo le disposizioni dell’art. 16 e tenendo conto che il Priore non deve aver superato i 75 anni. Anche di questa seduta viene steso verbale. Questo, insieme con quello della seduta di Assemblea, viene inviato entro dieci giorni, in duplice copia, all’Ordinario Diocesano, al quale spetta confermare l’esito delle avvenute elezioni.

Fino alla conferma e al successivo insediamento del nuovo Direttivo, la Confraternita è governata dal Direttivo uscente. Il passaggio delle consegne deve avvenire entro quindici giorni dalla conferma dell’Ordinario Diocesano.

 

Art. 29

Tutti gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il Priore può essere rieletto solo per un secondo triennio consecutivo.

Se nel corso del mandato si dimette, viene espulso o muore:

– un componente del Direttivo: subentra il primo dei non eletti; se è venuto meno il Priore o uno dei due Assistenti, il Direttivo, così integrato, copre con elezione l’incarico vacante;

– un Revisore dei Conti: subentra il primo dei non eletti;

– il Segretario, il Cassiere o il Responsabile della formazione dei nuovi iscritti: il Direttivo provvede a nominare il sostituto.

 

Art. 30

Il Padre spirituale rappresenta il Vescovo nella Confraternita ed è da lui liberamente nominato.

 

Art. 31

Il Padre spirituale:

a) assiste spiritualmente la Confraternita e cura la formazione cristiana dei soci;

b) interviene a tutte le riunioni, ordinarie, straordinarie ed elettive, della Confraternita e del Consiglio Direttivo, con diritto di esprimere il suo parere sugli argomenti posti all’ordine del giorno;

c) ha il diritto-dovere di esprimere il suo parere sull’ammissione, sulla sospensione e sull’espulsione dei soci;

d) ha la responsabilità diretta per quanto riguarda l’adempimento dei legati e dei suffragi;

e) dispone l’orario delle celebrazioni liturgiche della Confraternita, d’intesa con il Direttivo ed in sintonia con le celebrazioni parrocchiali;

f) tiene incontri formativi, almeno una volta al mese, ai quali tutti i confratelli sono obbligati a partecipare;

g) ha diritto ad un equo compenso, fissato dal Direttivo ed approvato dall’Ordinario Diocesano;

h) controfirma tutti gli atti formali della Confraternita.

 

Art. 32

La Confraternita deve avere un Archivio, nel quale si devono conservare:

a) i documenti che riguardano il sodalizio;

b) la corrispondenza, le circolari vescovili, il Bollettino Ufficiale della Diocesi, il timbro;

c) i registri, tutti regolarmente aggiornati: dei confratelli, dei nuovi iscritti, degli aspiranti, delle presenze e assenze, dei verbali dell’Assemblea, dei verbali del Direttivo, dello stato patrimoniale, della cassa, dei legati, delle celebrazioni liturgiche.

 

Art. 33

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali acquisti, vendite, permute, accettazione di legati, fitti, operazioni finanziarie onerose, devono avere l’approvazione dell’Ordinario Diocesano, ferma restando anche l’osservanza delle leggi civili in materia.

 

Art. 34

La Confraternita, con tutti i suoi soci, deve partecipare:

a) alla processione del Corpus Domini;

b) alla processione del Santo Patrono;

c) alle processioni proprie della Confraternita stessa e ad altrimomenti importanti di vita ecclesiale, decisi dal Consiglio Pastorale parrocchiale.

Quando la Confraternita partecipa a manifestazioni ufficiali e alle celebrazioni liturgiche, porta le insegne, i distintivi e gli abiti stabiliti dal proprio Regolamento.

 

Art. 35

La disciplina del culto, in tutti i suoi aspetti, è riservata al Padre spirituale.

 

Art. 36

Ogni socio, dal giorno dell’ammissione, partecipa dei benefici spirituali e temporali, fermo restando il disposto dell’art. 6 per gli aspiranti.

In caso di morte, il confratello ha diritto ai suffragi stabiliti dal Regolamento.

 

Art. 37

Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale, stabilita dal Direttivo.

La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito comporta la sospensione e, dopo una ammonizione, la decadenza dalla Confraternita, con la perdita di tutti i benefici acquisiti.

 

Art. 38

Se in una Confraternita si verificano gravi mancanze circa l’integrità della fede o della morale cattolica, oppure aperte e ripetute violazioni del presente Statuto o della disciplina ecclesiale, o anche per particolari esigenze organizzative, l’Ordinario Diocesano può sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario, che governi la Confraternita fin quando lo stesso Ordinario Diocesano ritenga superati i motivi che hanno determinato questo provvedimento.

 

Art. 39

La vita e l’azione delle Confraternite nella Diocesi sono animate e coordinate dall’apposito Ufficio di Curia.

Esso tiene i rapporti con i singoli sodalizi, cura gli adempimenti statutari e promuove, ogni anno, lo svolgimento dell’Assemblea generale delle Confraternite e della Conferenza dei Priori.

 

Art. 40

Il presente Statuto abroga i precedenti; per quanto in esso non determinato, si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e al diritto diocesano.

 

 

PREGHIERA DEL CONFRATELLO

O Signore,

Tu hai voluto che sulla veste battesimale

io ponessi i segni distintivi della mia appartenenza

alla comunità confraternale di …...……........………..,

rendimi degno di servirti generosamente

e onorarti fedelmente per tutto il tempo della mia vita.

Ti prego per me e per i miei confratelli.

Fa che, tutti insieme, concordi nella preghiera,

assidui nell’ascolto della tua Parola,

fortificati dai Sacramenti,

viviamo quotidianamente il Vangelo

mettendo in pratica il comandamento dell’amore,

che ci spinge ad aprire il cuore agli altri,

particolarmente a chi si trova in difficoltà,

per comunicare la tua tenerezza di Padre provvidente.

Consapevoli di essere parte viva della Chiesa,

memori dell’insegnamento dei nostri padri,

corroborati dai valori genuini delle nostre vetuste

e pie tradizioni, che custodiamo purificandole

e rinnovandole, vogliamo percorrere,

con sguardo profetico e zelo missionario,

le vie antiche e nuove del nostro apostolato,

operando sulle molteplici frontiere

della nuova evangelizzazione.

Il dono del tuo Spirito susciti

un amore crescente e profondo per Te,

un filiale attaccamento al successore di Pietro,

una docile ubbidienza ai nostri Pastori,

una comunione di cuori che ci renda nella società

fermento e lievito evangelico.

Ci protegga e ci guidi la Vergine Santa,

ci assistano dal Cielo i nostri santi Patroni.

Alla loro lode incessante uniamo le nostre voci

per benedirti e ringraziarti,

cantando in eterno la tua santità e la tua gloria

per il tuo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore.

Per lui e con lui tu possiedi la gloria, la potenza, l’onore,

con lo Spirito Santo, ora e nei secoli dei secoli.

Amen.

Preghiera tratta dalle parole del discorso di Papa Benedetto XVI alle Confraternite

10 novembre 2007


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